Procedura di confisca nell’ambito del procedimento R.G.N.R. n. 20194/2010 a carico di FABBROCINO Giovanni + altri, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 11/04/1974 + altri. Sentenza n. 2259/2016, R.G.N.R. 1103/2016, emessa in data 08/07/2016 dal Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, Ufficio XI, parzialmente modificata con sentenza n. 864/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione V Penale, irrevocabile a far. data dal 14/07/2020 per alcune posizioni come da sentenza della Suprema Corte di Cassazione R.G. 16714/2019, dal 10/04/2Q20 per altre posizioni come da sentenza della Suprema Corte di Cassazione R.G. 10149/2020, nonché confermata con sentenza n. 9782/2020 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione III Penale, irrevocabile a far data dal 08/02/2022 per altre posizioni come da sentenza della Suprema Corte di Cassazione R.G. 19892/2021. (comunicazione provvedimenti acquisita al protocollo dell’Agenzia Nazionale B.S.C. in data 06/04/2022 al n. 22304).
In conformità con quanto stabilito dall’art. 1, comma 205 e 206[1] della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si comunica che i creditori di cui all’art. 1, comma 198 della medesima legge 228/2012 possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca (art. 1, comma 206, legge 228/2012).
Le domande sopra richiamate devono essere presentate entro 180 giorni dalla data di definitività della confisca, in quanto trattasi di beni che, pur essendo sottoposti a procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159, alla data del 1° gennaio 2013 non erano oggetto di confisca in via definitiva (art. 1, comma 205, legge 228/2012).