Procedura di confisca nell’ambito del procedimento penale in danno di BUOMPANE GAETANO,nato a Frignano (CE) il 06/12/1949. Decreto di confisca n.40/2020 emesso in data 15/07/2020 – 13/10/2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, confermato con Decreto n. 18/2023 emesso in data 13/12/2022 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Misure di prevenzione, irrevocabile a far data dal 13/09/2023, ex sentenza della Suprema Corte di Cassazione (R.G. n. 10410/2023).
In conformità con quanto stabilito dall’art. 1, comma 205 e 206[1] della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si comunica che i creditori di cui alfart. 1, comma 198 della medesima legge 228/2012 possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca (art. 1, comma 206, legge 228/2012).
Le domande sopra richiamate devono essere presentate entro 180 giorni dalla data di definitività della confisca, in quanto trattasi di beni che, pur essendo sottoposti a procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159, alla data del 1° gennaio 2013 non erano oggetto di confisca in via definitiva (art. 1, comma 205, legge 228/2012).